Contributo consortile illegittimo, se non vi è beneficio fondiario
Alcuni agricoltori della provincia di Parma si sono rivolti alla Commissione Tributaria provinciale di Parma per chiedere l’illegittimità dei contributi di bonifica versati all’ente di bonifica parmense in un arco temporale decennale. La Commissione Tributaria ha accolto il ricorso dei ricorrenti, condannando l’Ente di Bonifica alla restituzione di tutti i contributi versati dai ricorrenti dal 2010 al 2017.

LA VICENDA E LE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti sono proprietari di un podere agricolo che si trova nella provincia parmense che per innumerevoli anni ha subito allagamenti e situazioni d’emergenza a causa della mancanza della dovuta manutenzione dei terreni la cui competenza ricade in capo al Consorzio di Bonifica Parmense.
Nonostante le numerose richieste di intervento inoltrate all’Ente di Bonifica (nonché alla Provincia) negli ultimi 10 anni, quest’ultimo non è mai intervenuto per risolvere le numerose criticità dei terreni agricoli. In particolare i ricorrenti lamentavano la vigilanza degli argini fluviali, l’assenza di programmazione degli interventi strutturali, nonché la mancata rimozione dei rifiuti ingombranti che ostruivano i corsi d’acqua e i canali, determinando così frequenti e disastrosi allagamenti.

Nel corso degli oltre 10 anni nei quali le problematiche si sono prolungate, i ricorrenti hanno comunque sempre pagato il contributo di bonifica indebitamente preteso dall’ente. Data la totale inerzia dell’Ente di Bonifica, i ricorrenti si sono rivolti alla Commissione Tributaria di Parma per sentir dichiarare l’illegittimità dei contributi da essi versati per opere di manutenzione mai avvenute, o avvenute tardivamente, con conseguente richiesta di integrale rimborso.

La Commissione ha accolto il ricorso e ha condannato il Consorzio di Bonifica Parmense alla restituzione della contribuzione versata dai ricorrenti negli ultimi dieci anni: tale pronuncia è stata motivata dal principio secondo il quale il pagamento del contributo consortile deve essere legato al concreto beneficio che i fondi traggono attraverso l’opera di manutenzione affidata ai consorzi di bonifica. Ne consegue che il presupposto per la contribuzione è la necessaria sussistenza del beneficio derivante dalla esecuzione delle opere di bonifica.

Per la legittima imposizione del contributo di bonifica, dunque, è necessario essere proprietari di un bene immobile (agricolo o extra-agricolo) incluso nel perimetro del comprensorio consortile, nonché avere un beneficio diretto e specifico all’immobile derivante dalle opere pubbliche gestite dal Consorzio di Bonifica. Ne consegue che, se l’ente di bonifica non porta con la propria attività un aumento di valore dei terreni situati all’interno del comprensorio, esso non potrà legittimamente richiedere ai proprietari degli immobili il contributo annuale consortile.

Qualora i proprietari avessero pagato i contributi imposti dall’ente di bonifica ma i terreni non avessero ricevuto alcun arricchimento, beneficio e/o incrementi di valore dalle opere di bonifica, saranno allora legittimati ad agire in giudizio per la restituzione delle somme versate a titolo di contributo (fermo restando il limite della prescrizione) o impugnare la cartella di pagamento qualora la riscossione del contributo in questione sia illegittima per mancanza di utilità fondiaria.

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