
L’intervento dell’avvocato Silvia Caravà a Radio Latte e miele, nel corso della rubrica radiofonica “Usi e consumi” del 2/12/13 ore 10,20
Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un servizio di recente istituzione concepito a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato.
In pari tempo, esso è uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing telefonico.
[quote]Radio Lattemiele. Telefonate pubblicitarie indesiderate nonostante l’iscrizione al Registro delle Opposizioni. Un ascoltatore chiede aiuto ai nostri consulenti legali. Risponde l’avvocato Silvia Caravà di AL Assistenza Legale di Parma. Ecco la puntata
[/quote]
Il Registro Pubblico delle Opposizioni è stato istituito con il D.P.R. 178/2010; pertanto, a partire dal 31 gennaio 2011 l’abbonato, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, può iscriversi nel “Registro Pubblico delle Opposizioni”, per non ricevere più le chiamate a fini promozionali e pubblicitari da parte degli operatori di telemarketing.
Il Registro è rivolto esclusivamente agli abbonati – sia persone fisica sia persone giuridiche, enti o associazioni – il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici.
Con l’istituzione del Registro gli abbonati dovrebbero essere maggiormente tutelati, in quanto gli operatori telefonici che effettuano chiamate a fini commerciali e promozionali saranno obbligati:
a garantire la propria identificazione, mostrando il proprio numero telefonico all’abbonato contattato;
a indicare, al momento della chiamata, con precisione che i dati personali del destinatario della chiamata pubblicitaria sono stati estratti dagli elenchi telefonici pubblici;
a informare gli abbonati, durante la chiamata, della possibilità di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni al fine di non essere più contattati.
L’Abbonato può accedere al servizio tramite cinque modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera raccomandata, e fax.
Ciò posto, molti abbonati lamentano il persistere delle “molestie” telefoniche da parte di operatori di telemarketing nonostante l’iscrizione nel Registro.
Come tutelarsi allora?
In primo luogo l’utente dovrà accertarsi dell’avvenuta corretta iscrizione al registro e del decorso di almeno 15 giorni dal momento dell’iscrizione; l’opposizione, infatti, diviene effettiva solo dopo questo periodo, al fine di consentire agli operatori di verificare il Registro e recepire le opposizioni iscritte dagli abbonati ai servizi di telefonia.
Qualora, accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l’utente continui a ricevere telefonate indesiderate, potrà direttamente rivolgersi all’ autorità giudiziaria o all’Autorità Garante per la Privacy per tutelare i propri diritti. Infatti la violazione del diritto di opposizione è punita con la sanzione prevista dall’art. 162, comma 2-quater del Codice in materia di protezione dei dati personali, che prevede l’applicazione in sede amministrativa di una sanzione da diecimila euro a centoventimila euro.
Ma un’ulteriore precisazione è d’obbligo.
L’utente che lamenti il persistere di chiamate indesiderate dovrebbe altresì
verificare di non avere rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing a singoli soggetti (per esempio aziende dalle quali abbia acquistato prodotti o servizi, oppure tessere di fidelizzazione, etc).
Questi soggetti, infatti, effettuano operazioni commerciali o promozionali via telefono non utilizzando i dati ricavati da elenchi pubblici, bensì utilizzando i dati loro rilasciati direttamente dal cliente al momento dell’acquisto o del rilascio dati per la fidelity card (purché ciò sia avvenuto nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.)
Di talchè, non attingendo i dati dagli elenchi telefonici pubblici, non sono soggetti alle limitazioni dell’opposizione segnalata nel Registro.
Per stoppare queste telefonate l’utente dovrà contattare direttamente le singole ditte ed esercitare i propri diritti come previsto dall’art 7 del Codice sulla Privacy, chiedendo di essere cancellato dai loro elenchi o di non essere più contattato a fini promozionali.
Avv. Silvia Caravà
Studio Legale Caravà, Parma