
Egregio Avvocato,
ho acquistato alcuni mesi or sono un pacchetto di viaggio tutto compreso per Sharm el Sheik. A causa dell’emergenza generatasi dalla drammatica situazione che sta vivendo l’Egitto, però, vorrei rinunciare al viaggio. Posso ottenere il rimborso di quanto pagato?
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In primo luogo occorre evidenziare che, persistendo il grave rischio di atti terroristici in Egitto, la Farnesina ha emanato lo scorso 15 novembre 2011 un formale comunicato nel quale – nonostante il 14 novembre 2013 sia stato abrogato lo Stato di Emergenza nonché eliminato il coprifuoco – sconsiglia temporaneamente a tutti i turisti di intraprendere viaggi non essenziali nel Paese nord africano, con destinazioni diverse dai resorts situati nelle località turistiche del Mar Rosso (Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Berenice e Hurgada) ed in quelle dell’alto Egitto (Luxor e Assuan).
Alla luce di ciò molti turisti diretti in Egitto stanno legittimamente richiedendo ai propri tour operators di potere annullare i viaggi prenotati, ma spesso si vedono sottoporre dall’agente soluzioni che appaiono in palese violazione con la normativa dettata a tutela del consumatore.
Nel caso di specie, infatti, ci si trova di fronte a una causa di forza maggiore, che determina la possibilità per il turista di poter recedere dal contratto stipulato con l’agenzia di viaggi o con il tour operator senza essere tenuto al versamento di alcuna penale .
Statuisce infatti il Codice del consumo (Decreto legislativo 206/05), nella sezione relativa ai servizi turistici:
Art. 91.Modifiche alle condizioni contrattuali
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, e ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92. (omissis)
Art. 92. Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio
Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. (omissis)
[pullquote]Le cause di forza maggiore comprendono in genere le seguenti situazioni, quando queste si manifestino in qualità o quantità non prevedibili usando dell’ordinaria diligenza: sisma, alluvione, frana, maremoto, tifoni, alluvioni, imprevedibili situazioni politiche o sanitarie dichiarate dalla Farnesina, chiusura aeroporti. (eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale), eccezionali avversità atmosferiche (gli eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche); sciopero,
provvedimenti dell’autorità giudiziaria (purché il provvedimento discenda da circostanze imprevedibili ed inevitabili) non connessi a comportamenti colposi.[/pullquote]
Contrariamente a quanto sopra, in molteplici casi i tour operators, omettendo di dare corretta applicazione alle disposizioni del codice del consumo, obbligano illegittimamente i viaggiatori ad accontentarsi di un irrisorio “buono viaggio” o, in altri casi, impongono la prenotazione di un altro viaggio con diversa destinazione.
Appare lapalissiano, quindi, che tali soluzioni prospettate dalle agenzie di viaggi non siano conformi a quanto disposto dall’art. 92 del Codice del Consumo, il cui dettato, lo si ripete, consente al turista di scegliere alternativamente una delle seguenti soluzioni:
1) usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza dover corrispondere alcun supplemento di prezzo;
2) usufruire di un altro pacchetto qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo;
3) richiedere il rimborso della somma di danaro già versata che dovrà essere corrisposta dall’operatore turistico entro 7 giorni lavorativi e senza l’addebito di alcuna penale.
è da considerarsi quindi arbitrario e illegittimo il rifiuto dell’operatore turistico di rimborsare garantendo al turista i diritti riconosciuti dalla legge.
è consigliato, quindi, al fine di annullare un viaggio per causa di forza maggiore indipendente dalla volontà del turista, provvedere tempestivamente a darne comunicazione al tour operator con lettera raccomandata a/r (magari anticipata a mezzo fax), inviata anche per conoscenza all’agente di viaggio, indicando chiaramente la propria volontà di esercitare una delle opzioni suddette e precisando di rifiutare, nel caso, il buono viaggio o la nuova destinazione proposta dall’operatore turistico.
Avv. Silvia Caravà
Studio Legale Caravà, Parma